Art. 1.

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, è inserito il seguente:

      «2-bis. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, garantiscono comunque il rispetto dei requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11 in tutti i casi di creazione o modifica di siti INTERNET di propria competenza».

      2. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche avvalendosi del Comitato regionale per le comunicazioni competente per territorio».